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Chi conta i voti, e come si entra in un seggio

Il seggio è fatto di cittadini sorteggiati da un albo comunale, e a controllarli ci sono i partiti stessi. Come funziona, e come si fa a esserci.

Chi c’è dentro un seggio elettorale?

Sei persone: un presidente, quattro scrutatori — uno dei quali fa da vicepresidente, a scelta del presidente — e un segretario.

Non sono funzionari. Sono elettori come chiunque altro, presi da due elenchi diversi e nominati da due autorità diverse, ed è questa separazione a fare da prima garanzia.

Fonte: Art. 34, d.P.R. 361/1957

Albo degliscrutatoritenuto dal ComuneAlbo deipresidenti di seggioCorte d’appelloCommissioneelettorale comunaleIl Presidente dellaCorte d’appelloL’ufficio elettorale di sezione1 presidente · 4 scrutatori · 1 segretarioRappresentanti di lista: due per ogni listain ogni sezione, designati dalle liste1234
Le due colonne non si toccano mai: chi presiede e chi conta arrivano da due elenchi diversi e sono nominati da due autorità diverse. È questa separazione a fare da prima garanzia, prima ancora che qualcuno controlli il conteggio.

Chi nomina chi

  1. All’albo degli scrutatori ci si iscrive: serve essere elettore di quel comune e aver assolto l’obbligo scolastico, nient’altro. È il comune a tenerlo e a pubblicarne i termini, e a ogni elezione è la Commissione elettorale comunale a scegliere i nomi dall’albo.

    Fonte: Legge 8 marzo 1989, n. 95

  2. L’albo dei presidenti è un elenco diverso, tenuto presso la Corte d’appello, e la nomina la firma il Presidente della Corte d’appello. Il comune non entra in questa colonna in nessun punto.

    Fonte: Art. 35 d.P.R. 361/1957 e l. 53/1990

  3. L’ufficio elettorale di sezione è composto di sei persone: un presidente, quattro scrutatori — uno dei quali fa da vicepresidente, a scelta del presidente — e un segretario. Nessuno di loro è un funzionario: sono elettori come chiunque altro.

    Fonte: Art. 34, d.P.R. 361/1957

  4. I rappresentanti di lista non vengono da nessuno dei due albi e non li nomina nessuna autorità pubblica: li designano le liste. Hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio, non solo allo spoglio, e di far mettere a verbale le proprie dichiarazioni.

    Fonte: Artt. 25 e 26, d.P.R. 361/1957

Come si diventa scrutatore?

Iscrivendosi all’albo degli scrutatori del proprio comune. Serve essere elettore di quel comune e aver assolto l’obbligo scolastico: nient’altro.

La domanda si presenta al comune, che tiene l’albo e ne pubblica i termini. A ogni elezione è la Commissione elettorale comunale a scegliere i nomi dall’albo: non ci si candida per una singola tornata, ci si iscrive e si resta iscritti.

Fonte: Legge 8 marzo 1989, n. 95

E il presidente di seggio?

È un albo diverso, tenuto presso la Corte d’appello, e la nomina la fa il Presidente della Corte d’appello.

Le due nomine restano separate apposta: chi presiede non è scelto dallo stesso organo che sceglie chi conta.

Fonte: Art. 35 d.P.R. 361/1957 e l. 53/1990

È un incarico retribuito?

Sì. L’onorario è fisso, stabilito per legge, e diverso fra presidente e scrutatore.

L’importo aggiornato lo pubblica il comune insieme ai termini per l’albo. Qui non lo riportiamo: cambia, e una cifra sbagliata su una pagina come questa vale meno di nessuna cifra.

Fonte: Art. 1, legge 13 marzo 1980, n. 70

Chi controlla che il conteggio sia corretto?

I partiti stessi. Ogni lista può designare due rappresentanti per ciascuna sezione, uno effettivo e uno supplente.

Hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale — non solo allo spoglio — e di far mettere a verbale le proprie dichiarazioni. Un’obiezione messa a verbale è ciò su cui si fondano i ricorsi successivi.

È un controllo fatto dai concorrenti, non da un’autorità esterna: chi ha interesse opposto sta nella stessa stanza e firma lo stesso verbale.

Fonte: Artt. 25 e 26, d.P.R. 361/1957

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