Come si vota

Che cosa serve per votare, com’è fatta la scheda, come si segna e che cosa fare se al seggio non riesci ad arrivare. Solo quello che riguarda te il giorno del voto.

Che cosa serve per votare?

Servono un documento d’identità valido e la tessera elettorale.

La tessera elettorale si ritira gratuitamente all’ufficio elettorale del proprio Comune. Se l’hai smarrita o se gli spazi per i timbri sono esauriti, il Comune ne rilascia un duplicato, anche il giorno stesso del voto: gli uffici restano aperti durante tutte le ore di votazione.

Dove si vota, comune per comune →

Fonte: d.P.R. 361/1957

Quando si vota e a che ora?

Si vota di domenica, dalle 7 alle 23.

Nel 2027 si voterà al più tardi domenica 19 dicembre 2027: l’art. 61 della Costituzione impone il voto entro settanta giorni dalla fine della legislatura, e la legislatura scade il 13 ottobre 2027. La data esatta la fissa il decreto di convocazione dei comizi, che deve precedere il voto di almeno quarantacinque giorni.

Lo spoglio delle schede della Camera comincia subito dopo la chiusura dei seggi; quello del Senato segue.

Fonte: Art. 1, d.P.R. 361/1957

Chi può votare?

Possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni, per entrambe le camere.

Fino al 2021 per il Senato serviva aver compiuto 25 anni: la legge costituzionale 1/2021 ha abbassato il limite a 18 anni, quindi dal 2022 chiunque abbia 18 anni vota per Camera e Senato.

Fonte: Legge costituzionale 1/2021

Com’è fatta la scheda elettorale?

Si ricevono due schede: una per la Camera e una per il Senato. Su ciascuna, il nome del candidato del collegio uninominale è stampato sopra i simboli delle liste che lo sostengono.

Accanto a ogni simbolo compare la lista dei candidati del collegio plurinominale, in ordine fisso e non modificabile: non si possono esprimere preferenze.

Come sono disegnati i collegi, e in quale voti →

Fonte: Legge 165/2017

Nome del candidato123Un segno sul simbolo di una lista1245Scheda validaUn segno solo sul nome del candidato1245Scheda validaUn segno sul nome e un altro sul simbolo diuna lista che lo sostiene: vale un voto solo1245Scheda validaUn segno sul nome di un candidato e un altrosul simbolo di una lista che non lo sostiene1245Scheda nulla1234567
Un blocco della scheda, come lo descrive la legge: il nome del candidato del collegio uninominale in un rettangolo e, sotto, i rettangoli delle liste che lo sostengono, tutti dentro un rettangolo più ampio. Poi la stessa scheda quattro volte: cambiano solo i segni, e ogni scheda porta il suo esito. Le ultime due hanno lo stesso numero di segni e un esito opposto — quello che conta è in quale blocco finisce il secondo. I numeri 1–5 stanno al posto dei simboli delle liste, come nel modello della scheda qui sotto.

Che cosa c’è sulla scheda, e che cosa fa il segno

  1. Il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale sono stampati dentro un rettangolo. È l’unica persona che si vota per nome.

    Fonte: Art. 31, d.P.R. 361/1957

  2. Sotto quel rettangolo, in altri rettangoli, ci sono i simboli delle liste collegate al candidato. Se le liste sono in coalizione, i loro rettangoli e quello del candidato stanno dentro un rettangolo più ampio: è il blocco. I simboli sono riprodotti con un diametro di tre centimetri.

  3. A fianco di ogni simbolo, nello stesso rettangolo, sono elencati i candidati di quella lista nel collegio plurinominale, nell’ordine in cui la lista li ha presentati. Quell’ordine non si può cambiare: non esiste il voto di preferenza.

  4. Un segno sul rettangolo che contiene il simbolo vale per quella lista e, insieme, per il candidato del collegio uninominale a cui è collegata. È il modo normale di votare, ed è un segno solo.

    Fonte: Art. 58, d.P.R. 361/1957

  5. Un segno tracciato solo sul rettangolo con il nome del candidato vale per il candidato, e viene ripartito fra le liste che lo sostengono in proporzione ai voti che ciascuna ha ottenuto nel collegio.

  6. Segnare il nome del candidato e anche il simbolo di una lista che lo sostiene è valido, e conta un voto solo: non serve, ma non annulla la scheda. Quello che la annulla non è il secondo segno — è dove viene messo.

    Fonte: Art. 59-bis, comma 1, d.P.R. 361/1957

  7. Un segno sul nome di un candidato e un altro segno sul simbolo di una lista che non lo sostiene rendono la scheda nulla. È il voto disgiunto, ammesso in molte elezioni regionali e vietato alle politiche: è l’errore più comune.

    Fonte: Art. 59-bis, comma 3, d.P.R. 361/1957

NOME COGNOME12NOME COGNOME3NOME COGNOME456NOME COGNOME7NOME COGNOME8NOME COGNOME91011121314NOME COGNOME15123
Il foglio intero: la parte interna della scheda per la Camera, disegnata secondo la regola stampata sotto la tabella A-bis. Il campo di candidati è quello della tabella stessa — sette blocchi con 2, 1, 3, 1, 1, 6 e 1 liste, quindici contrassegni in due colonne da cinque righe: è l’esempio del modello, non la scheda del 2027, che si potrà disegnare solo a liste depositate. Quello che si vede è l’altezza dei blocchi: una coalizione occupa una riga ogni due liste, e sul foglio si riconosce prima di leggere qualsiasi nome. I contrassegni sono i cerchi numerati del modello e i candidati del plurinominale sono ridotti a righe: a questa densità un nome andrebbe stampato sotto la soglia di leggibilità, e l’elenco per esteso sta nel blocco disegnato qui sopra. Il tagliando antifrode non è disegnato: lo prescrive l’art. 31, comma 6, ma non compare in nessuno dei quattro modelli.

Fonte — tutte le fonti del sito: Ministero dell’Interno — DAIT, Pubblicazione n. 3, Elezioni politiche ed. 2022, tavole alle pp. 161-162 (dait.interno.gov.it) — si apre in una nuova scheda

Come è fatto il foglio, e chi lo stabilisce

  1. La scheda è divisa in due colonne verticali. Su ogni colonna le righe orizzontali di contrassegni sono 5 se le liste non sono più di 15, 6 se sono da 16 a 20, 7 se sono più di 20 — e se non bastano, la scheda si allarga con altre colonne verticali. È l’unica parte del modello che è testo, e l’unica che sia una regola invece di un esempio: questo disegno la applica, non ricalca il facsimile.

    Fonte: Tabella A-bis, avvertenza (GU 264/2017)

  2. Ogni blocco porta in testa la striscia con il nome del candidato del collegio uninominale e, sotto, i contrassegni delle liste collegate a lui, ciascuno con accanto i candidati di quella lista nel collegio plurinominale. I contrassegni collegati a uno stesso candidato devono stare in rettangoli contigui: è per questo che un blocco non può essere spezzato fra due colonne.

  3. Da qui le altezze diverse. Un candidato sostenuto da una sola lista occupa una riga, uno sostenuto da tre ne occupa due, uno sostenuto da sei ne occupa tre: i contrassegni vanno a due per riga e un rettangolo non si divide a metà. L’ordine in cui i blocchi compaiono sul foglio non è nel modello — è deciso per sorteggio.

    Fonte: Art. 24, d.P.R. 361/1957

Come si esprime il voto?

Basta una croce sul simbolo della lista che si preferisce: quel segno vale sia per la lista sia per il candidato uninominale che essa sostiene.

In alternativa si può tracciare il segno solo sul nome del candidato uninominale: in quel caso il voto vale per il candidato e viene ripartito fra le liste che lo sostengono, in proporzione ai voti che ciascuna ha ottenuto.

Fonte: Legge 165/2017

Si può fare il voto disgiunto?

No. Il voto disgiunto non è ammesso.

Se si traccia un segno su un candidato uninominale e su una lista che non lo sostiene, la scheda è nulla. È l’errore più comune, perché alle elezioni regionali di molte regioni il voto disgiunto è invece permesso.

Fonte: Legge 165/2017

Come si vota dall’estero?

Gli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE votano per corrispondenza, senza tornare in Italia: il consolato spedisce il plico con le schede all’indirizzo registrato entro il diciottesimo giorno prima del voto.

Chi invece vuole votare in Italia deve dirlo per iscritto al consolato entro il 31 dicembre 2026. È la sola scadenza del calendario elettorale già fissata oggi, e passata quella il plico parte comunque: si vota per posta, sulle schede della circoscrizione Estero. Se le camere sono sciolte in anticipo il termine è invece il decimo giorno dopo l’indizione delle votazioni.

La circoscrizione Estero elegge i propri rappresentanti — 8 deputati e 4 senatori — e l’opzione vale per una sola consultazione: va rifatta ogni volta.

Come si vota dall’estero (AIRE) →

Fonte: Art. 1, comma 3, e art. 4, legge 459/2001

Come si vota se si è fuori sede?

Bisogna tornare a votare nel proprio Comune di residenza: non esiste un voto fuori sede generalizzato.

Per le politiche non è previsto il voto per corrispondenza per chi si trova temporaneamente in un’altra città in Italia. Le agevolazioni tariffarie sui trasporti per chi rientra a votare vengono annunciate di volta in volta.

Fanno eccezione militari, forze di polizia e vigili del fuoco, che votano nel Comune in cui sono in servizio, e il personale di seggio, che vota nella sezione in cui presta servizio.

Fonte: Art. 48, 49 e 50, d.P.R. 361/1957

Come si vota se non si riesce ad arrivare al seggio?

Si vota dove ci si trova: a casa, in ospedale o in carcere, oppure in un’altra sezione del Comune se la propria non è accessibile in sedia a ruote.

Il voto a domicilio spetta a chi non può allontanarsi dall’abitazione per infermità gravissima o per dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali, e va chiesto al Comune fra il quarantesimo e il ventesimo giorno prima del voto, con un certificato dell’azienda sanitaria locale non più vecchio di quarantacinque giorni. È il termine che si perde più spesso.

Chi è ricoverato o detenuto lo dichiara al proprio Comune entro il terzo giorno prima del voto. Ciechi, amputati delle mani e chi ha una paralisi o un impedimento di analoga gravità entrano in cabina con un accompagnatore di propria scelta.

Votare a domicilio, con un accompagnatore, in ospedale o in carcere →

Fonte: Art. 1, d.l. 1/2006, e art. 51, 55, d.P.R. 361/1957

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