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Che cos’è una coalizione

Perché in Italia i partiti si presentano insieme, che cosa comporta davvero e perché conviene.

Che cos’è una coalizione elettorale?

È un accordo formale fra più liste che si presentano collegate sulla stessa scheda e sostengono gli stessi candidati nei collegi uninominali.

La coalizione va dichiarata al momento del deposito dei contrassegni: non è un’intesa informale annunciata in campagna elettorale, ma un vincolo depositato al Ministero dell’Interno.

Fonte: Legge 165/2017

Perché conviene allearsi?

Perché tre ottavi dei seggi — il 37,5%: 147 alla Camera e 74 al Senato — si assegnano in collegi uninominali, dove vince chi prende anche un solo voto più degli altri.

In quei collegi la coalizione presenta un candidato unico e somma i voti di tutte le liste che lo sostengono. Nel 2022 il centrodestra ottenne circa il 44% dei voti e vinse più di quattro collegi uninominali su cinque, perché gli avversari si presentarono divisi.

Fonte: Art. 1, d.P.R. 361/1957, e art. 1, d.lgs. 533/1993

Una coalizione è vincolante dopo il voto?

No. Nessuna norma obbliga i partiti alleati alle elezioni a restare insieme in Parlamento.

Una volta eletti, i deputati e i senatori aderiscono ai gruppi parlamentari, che possono formarsi e sciogliersi liberamente. La coalizione conta per la ripartizione dei seggi e per la soglia di sbarramento, non per la vita della legislatura.

Che soglia deve superare una coalizione?

Una coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti validi a livello nazionale e comprendere almeno una lista collegata che superi a sua volta una soglia.

Quella soglia interna non è una sola. Alla Camera basta una lista collegata sopra il 3% nazionale, oppure una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale che le tuteli, se ha ottenuto almeno il 20% dei voti validi in quella regione o ha eletto propri candidati in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore. Al Senato le alternative sono il 3% nazionale, il 20% in almeno una regione — anche per una lista che non rappresenta minoranze — oppure, per le liste di minoranza, l’elezione in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale.

Al suo interno, le singole liste partecipano al riparto se superano il 3%. Le liste sotto il 3% ma sopra l’1% non ottengono seggi propri, ma i loro voti restano utili alla coalizione: è il motivo per cui alle coalizioni conviene includere anche partiti molto piccoli. Sotto l’1% i voti non si sommano affatto, salvo le eccezioni previste per le liste di minoranza alla Camera e, al Senato, per qualunque lista sopra il 20% in una regione.

Fonte: Art. 83, comma 1, lettere c) ed e), d.P.R. 361/1957, e art. 16-bis, comma 1, lettere c) ed e), d.lgs. 533/1993

Chi entra nel riparto proporzionale

Le stesse soglie, per i quattro modi in cui ci si può presentare. La riga da leggere per intera è la terza: una lista dentro una coalizione ha due soglie, non una.

Ogni riga è un tipo di concorrente, non un partito. La barra piena indica dove quel concorrente prende seggi propri; la barra vuota, dove i suoi voti servono soltanto ad altri.

1% · voti alla coalizione3% · seggi alla lista10% · coalizione ammessa

Una lista che si presenta da sola

seggi propri

Una coalizione di liste

seggi da ripartire fra le liste ammesse

Una lista dentro una coalizione

i voti valgono per la coalizioneseggi propri

Una lista di minoranza linguistica riconosciuta

percentuale dei voti validi su base nazionale

Una lista che si presenta da sola

Partecipa al riparto con almeno il 3% dei voti validi su base nazionale. Sotto quella soglia i suoi voti non vanno da nessuna parte.

Una coalizione di liste

Serve almeno il 10% dei voti validi, e in più almeno una lista collegata che superi a sua volta una soglia: il 3% nazionale, oppure una delle strade riservate alle liste di minoranza.

Una lista dentro una coalizione

Due soglie sulla stessa riga. Sotto l’1% i voti non si sommano nemmeno alla coalizione; fra l’1% e il 3% si sommano ma la lista non prende seggi propri; dal 3% in su ne prende.

Una lista di minoranza linguistica riconosciuta

Nessuna soglia nazionale. Deve essere presentata soltanto in una regione ad autonomia speciale che tuteli quella minoranza, e superare una delle due condizioni qui sotto.

Le sue due strade non si misurano su questo asse:

  • almeno il 20% dei voti validi in quella regione
  • candidati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, arrotondato all’unità superiore

Al Senato le soglie del 3% e del 10% sono le stesse, ma le alternative sono composte diversamente: il 20% in una regione basta anche a una lista che non rappresenta alcuna minoranza, e la regola dell’1% ha la stessa eccezione.

Le percentuali sono sempre sui voti validi dell’intero Paese, anche quando la strada alternativa è regionale: è una soglia nazionale con due porte laterali, non una soglia regionale.

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