Silenzio elettorale e blackout dei sondaggi
Due regole diverse, che quasi tutti confondono: i sondaggi spariscono quindici giorni prima del voto, la propaganda si ferma il giorno prima.
Perché a un certo punto i sondaggi spariscono?
Perché nei quindici giorni precedenti il voto la legge vieta di pubblicarli o diffonderli.
Il divieto riguarda i risultati dei sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti di voto, e vale per qualunque mezzo: giornali, televisione, siti, social. Anche questo sito smette di mostrarli, e la pagina dei sondaggi lo dice apertamente invece di svuotarsi senza spiegazioni.
Fonte: Art. 8, comma 1, l. 28/2000
Un sondaggio fatto prima del divieto si può pubblicare durante?
No. Conta la data di pubblicazione, non quella della rilevazione.
La norma lo dice esplicitamente: il divieto vale «anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto». È il punto che più spesso viene frainteso, perché sembra naturale pensare che un dato già raccolto sia già “vecchio” e quindi libero.
Fonte: Art. 8, comma 1, l. 28/2000
Il silenzio elettorale è la stessa cosa?
No, è una regola diversa, più breve e più recente nel calendario: comincia il giorno prima del voto.
Nel giorno precedente e in quelli di votazione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la nuova affissione di manifesti e stampati di propaganda. Nei giorni di voto la propaganda è vietata anche entro duecento metri dall’ingresso dei seggi.
Fonte: Art. 9, l. 212/1956
Quindi quando finisce la campagna elettorale?
La campagna finisce alla mezzanotte fra il venerdì e il sabato, se si vota di domenica; i sondaggi però sono già spariti da due settimane.
Le due scadenze non coincidono e non hanno lo stesso scopo. Il divieto sui sondaggi serve a evitare che una previsione influenzi il voto quando non c’è più tempo per verificarla; il silenzio serve a lasciare un giorno di riflessione prima di entrare in cabina.
Le ultime due settimane, viste insieme
Due divieti diversi che finiscono quasi insieme e cominciano a due settimane di distanza: i sondaggi spariscono quindici giorni prima del voto, la propaganda si ferma il giorno prima, e negli ultimi due giorni valgono tutti e due.
Divieto di pubblicare sondaggidal 15° giorno prima fino al giorno del voto
Silenzio elettoraledal 1° giorno prima fino al giorno del voto
Si votail giorno del voto
giorni rispetto al giorno del voto
Divieto di pubblicare sondaggi
Nei quindici giorni precedenti il voto non si possono pubblicare né diffondere sondaggi sull’esito delle elezioni, con qualunque mezzo. Il divieto finisce alla chiusura delle urne, alle 23:00 del giorno del voto.
Silenzio elettorale
Dal giorno prima del voto sono vietati comizi, riunioni di propaganda in luoghi pubblici e nuove affissioni. Se si vota di domenica, comincia alla mezzanotte fra il venerdì e il sabato.
Si vota
Nei giorni di votazione la propaganda è vietata anche entro duecento metri dall’ingresso dei seggi.
La sovrapposizione è la parte che si legge male a parole: negli ultimi due giorni valgono entrambi i divieti, e nei quattordici giorni prima vale soltanto quello sui sondaggi.
Per i sondaggi conta la data di pubblicazione, non quella della rilevazione: un sondaggio fatto in tempo utile non si può pubblicare dopo l’inizio del divieto.
Le due strisce finiscono nello stesso punto perché a questa scala un’ora non si disegna: il divieto sui sondaggi cade alle 23:00, con la chiusura delle urne, mentre il silenzio copre l’intera giornata di voto.
Questo sito non torna a pubblicare sondaggi quando il divieto cade: una media di trenta giorni stampata sopra uno spoglio in corso sarebbe indifendibile, qualunque cosa consenta la legge.
Vale anche sui social?
Per i sondaggi sì, senza dubbio: il divieto non nomina un mezzo, quindi li copre tutti.
Per il silenzio elettorale la questione è più discussa. La norma del 1956 parla di comizi, riunioni e affissioni, cioè del mondo fisico, e non è mai stata riscritta per i social; sono stati presentati disegni di legge per estenderla, senza esito. In pratica ogni tornata elettorale si chiude con post che nel 1956 sarebbero stati manifesti.
Fonte: Art. 9, l. 212/1956
Che cosa succede a chi non rispetta le regole?
Sanzioni amministrative, non penali, e di ordine di grandezza molto diverso fra le due.
Per i sondaggi la competenza è dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che procede secondo l’art. 10 della legge 28/2000. Il silenzio elettorale ha invece una sanzione sua: la violazione dell’art. 9 della legge 212/1956 comportava una pena detentiva e una multa, ma dal 1993 al loro posto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 2.000.000 di lire — da 103 a 1.032 euro. È una delle ragioni per cui viene violato con una certa regolarità.
Fonte: Art. 15, comma 17, l. 515/1993, e art. 9, l. 212/1956
Come fa questo sito a rispettare il divieto?
La regola è scritta nel codice, non affidata a chi si ricorda di togliere una pagina.
Il periodo di divieto è calcolato sul fuso orario italiano a partire dalla data del voto, e se quella data non è leggibile il sistema si comporta come se il divieto fosse attivo, invece di pubblicare in caso di dubbio. Nessun sondaggio, nessuna percentuale e nessun nome di istituto compare da nessuna parte durante la finestra, nemmeno nei dati che pubblichiamo in formato leggibile a macchina.
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