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Chi può candidarsi, e in quanti collegi alla volta

L’età che serve, perché lo stesso nome compare su schede lontanissime fra loro e in quale collegio finisce per essere eletto.

Quanti anni bisogna avere per candidarsi?

Venticinque per la Camera, quaranta per il Senato. Sono soglie scritte in Costituzione, non nella legge elettorale, quindi per cambiarle servirebbe una legge costituzionale.

Per votare ne bastano diciotto per entrambe le Camere. Il Senato si votava a venticinque fino alla legge costituzionale 1/2021: da allora l’elettorato delle due Camere è lo stesso, ed è per questo che l’affluenza del 2022 è identica nei due file del Ministero.

Fonte: Artt. 56 e 58 della Costituzione

Le tre età

Quattro diritti su un solo righello. Fra il poter votare per il Senato e il potersi candidare al Senato ci sono ventidue anni.

Ogni barra comincia all’età in cui quel diritto si acquista e non finisce mai: non c’è alcun limite massimo, né per votare né per candidarsi.

18 · si vota25 · Camera40 · Senato

Votare, per la Camera e per il Senato

Candidarsi alla Camera

Candidarsi al Senato

Votare per il Senato, fino al 2021

età compiuta, in anni

Votare, per la Camera e per il Senato

Diciotto anni compiuti per entrambe le Camere. È così soltanto dal 2021.

Candidarsi alla Camera

Venticinque anni compiuti il giorno delle elezioni. La soglia è in Costituzione, non nella legge elettorale.

Candidarsi al Senato

Quaranta anni compiuti. È la soglia più alta prevista dalla Costituzione per una carica elettiva, e per cambiarla servirebbe una legge costituzionale.

Votare per il Senato, fino al 2021

Prima della legge costituzionale 1/2021 il Senato si votava a venticinque anni: l’elettorato delle due Camere era diverso. Da allora è lo stesso, ed è per questo che l’affluenza del 2022 è identica nei due file del Ministero.

Fonte: Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1

Le tre soglie sono scritte negli articoli 56 e 58 della Costituzione, non nella legge elettorale: cambiarle richiede una legge costituzionale, che è esattamente quello che è servito nel 2021 per abbassare a diciotto anni il voto per il Senato.

Non esiste alcun limite di età massimo, in nessuna delle quattro righe.

La stessa persona può candidarsi in più collegi?

Sì, ed è normale per i dirigenti di partito: fino a cinque collegi plurinominali con lo stesso contrassegno, più un collegio uninominale.

Non è una scappatoia: la legge lo prevede espressamente. Serve a mettere in lista chi il partito vuole comunque in Parlamento senza consumare la posizione di capolista in un collegio solo.

Fonte: Art. 19, d.P.R. 361/1957

E se viene eletto in più collegi contemporaneamente?

Dipende da dove. Se è eletto sia nel collegio uninominale sia in un plurinominale, si intende eletto nell’uninominale.

Se invece è eletto in più collegi plurinominali, è proclamato in quello dove la sua lista ha preso di meno. Non sceglie lui, e la regola va nella direzione che sorprende: il seggio glielo dà il collegio più debole, non il più forte. Così i collegi dove la lista è andata bene restano ai candidati che vengono dopo di lui, invece di essere occupati dal nome che era in cima ovunque.

Come il Rosatellum trasforma i voti in seggi →

Fonte: Art. 85, d.P.R. 361/1957

Eletto in cinque collegi, proclamato nel più debole

Lo stesso nome può stare in cima a cinque liste. Il seggio glielo dà il collegio dove la lista è andata peggio.

Se è eletto anche in un collegio uninominale, il seggio è quello

La regola dell’uninominale viene prima di tutto il resto: chi è eletto sia in un uninominale sia in un plurinominale si intende eletto nell’uninominale, e la graduatoria qui sotto non si applica.

I cinque collegi plurinominali, ordinati per risultato della lista

dove la lista ha preso di più

  1. Collegio A

    il seggio va al candidato successivo della lista

  2. Collegio B

    il seggio va al candidato successivo della lista

  3. Collegio C

    il seggio va al candidato successivo della lista

  4. Collegio D

    il seggio va al candidato successivo della lista

  5. Collegio E

    proclamato eletto qui

dove la lista ha preso di meno

Non sceglie il candidato e non sceglie il partito: la scelta la fa la legge, e la fa al contrario di come ci si aspetta. Lasciando andare i collegi forti, il partito porta in Parlamento quattro nomi in più invece di uno solo.

I collegi sono ordinati e non misurati: la legge guarda soltanto quale risultato è il più basso, non di quanto.

Ci sono regole sul genere dei candidati?

Sì, tre. Dentro ogni lista di collegio plurinominale i nomi si alternano fra uomini e donne, a pena di inammissibilità.

Fra i candidati dei collegi uninominali di una regione nessuno dei due generi può superare il 60 per cento, e lo stesso vale per le posizioni di capolista nei collegi plurinominali.

Le due cose interagiscono con la candidatura multipla: una donna capolista in cinque collegi occupa cinque prime posizioni, e l’alternanza mette un uomo subito sotto in tutte e cinque.

Fonte: Art. 9, d.lgs. 533/1993

Le tre regole sul genere dei candidati

L’alternanza dentro ogni lista, e un tetto del 60 % su due insiemi di candidature. Insieme decidono anche chi sta al secondo posto.

Alternanza dentro ogni lista di collegio plurinominale

DdonnaUuomocapolista

Una stessa persona può essere capolista in cinque collegi: occupa cinque prime posizioni, e l’alternanza mette un candidato dell’altro genere subito sotto in tutte e cinque.

Nessuno dei due generi oltre il 60 %

60 %

ammessolista inammissibile

quota di un genere sull’insieme delle candidature

  • i candidati nei collegi uninominali di una stessa regione
  • le posizioni di capolista nei collegi plurinominali della stessa regione

L’alternanza è sanzionata con l’inammissibilità della lista: non è un obiettivo, è un requisito di forma che l’ufficio elettorale verifica al momento del deposito.

Il tetto del 60 % si calcola per regione e non per collegio, e vale in entrambe le direzioni: è un tetto per ciascuno dei due generi, non una quota riservata a uno solo.

Bisogna vivere nel collegio in cui ci si candida?

No. Nessuna norma lo chiede, ed è per questo che un candidato può essere presentato in una regione in cui non ha mai vissuto.

Il legame con il territorio, in questo sistema, non lo garantisce una regola: lo decide il partito quando compila le liste.

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