Come il Rosatellum trasforma i voti in seggi
Passo per passo, dal segno sulla scheda al riparto proporzionale, secondo la legge 165/2017 in vigore oggi. È anche la regola che disegna i collegi.
Passo per passo
Il segno è uno solo. Una croce sul simbolo di una lista vale insieme per quella lista e per il candidato del collegio uninominale che essa sostiene: non sono due voti, e non se ne può dare soltanto uno.
Fonte: Art. 58, d.P.R. 361/1957
Nel collegio uninominale vince il candidato con più voti validi, anche uno solo più del secondo: non c’è ballottaggio né una soglia minima da raggiungere. In caso di parità è eletto il più giovane.
Fonte: Art. 77, d.P.R. 361/1957
La stessa croce entra nella cifra elettorale nazionale della lista. Se invece il segno è tracciato solo sul nome del candidato, il voto va al candidato e viene ripartito fra le liste che lo sostengono, in proporzione ai voti che ciascuna ha ottenuto nel collegio.
Al riparto proporzionale partecipano le liste con almeno il 3% dei voti validi su base nazionale e le coalizioni con almeno il 10%, purché comprendano una lista sopra il 3%. Dentro una coalizione, i voti delle liste sotto l’1% non si sommano alla cifra della coalizione.
Fonte: Art. 83, d.P.R. 361/1957
Una lista rappresentativa di una minoranza linguistica riconosciuta aggira la soglia del 3%. Deve essere presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di quelle minoranze, e avere ottenuto almeno il 20% dei voti validi in quella regione oppure avere eletto propri candidati in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore.
I seggi proporzionali si assegnano dividendo il totale dei voti ammessi per il numero dei seggi da assegnare: ogni lista o coalizione ne riceve tanti quante volte il quoziente entra nella propria cifra elettorale, e i seggi che restano vanno ai maggiori resti. Il riparto scende poi nelle circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali, dove sono eletti i candidati nell’ordine di presentazione della lista.
147 seggi dai collegi uninominali e 245 dai collegi plurinominali fanno 392: gli altri 8 seggi della Camera sono della circoscrizione Estero. La legge non fissa quei numeri direttamente — stabilisce che i collegi uninominali siano tre ottavi dei seggi da eleggere nel territorio nazionale, con arrotondamento all’unità inferiore. Il Trentino-Alto Adige/Südtirol segue una regola sua: metà dei seggi della circoscrizione, con arrotondamento all’unità pari superiore, cioè 4 dei suoi 7 seggi.
Fonte: Art. 1, d.P.R. 361/1957
Che cosa fa davvero un segno sulla scheda?
Il segno tracciato sul simbolo di una lista fa due cose insieme: vale per quella lista e vale per il candidato uninominale che essa sostiene.
In alternativa si può tracciare il segno soltanto sul nome del candidato uninominale: quel voto viene allora ripartito fra le liste che lo sostengono, in proporzione ai voti che ciascuna ha ottenuto nel collegio. Il voto disgiunto non è ammesso: il segno su un candidato e su una lista che non lo sostiene rende nulla la scheda.
Fonte: Art. 77, d.P.R. 361/1957
Come si vince un collegio uninominale?
Vince il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, anche uno solo più del secondo: non c’è ballottaggio né una soglia minima da raggiungere.
In caso di parità è eletto il candidato più giovane. Il seggio è uno solo e i voti dei candidati sconfitti non producono alcun seggio in quel collegio: è la parte del sistema che amplifica le differenze fra le coalizioni.
I collegi di questo tipo sono 147 alla Camera e 74 al Senato — tre ottavi dei seggi che si eleggono in Italia — e sono quelli ridisegnati dal d.lgs. 177/2020 per il Parlamento ridotto.
Come sono disegnati i collegi, e in quale voti →
Fonte: Art. 77, d.P.R. 361/1957
Le stesse regole valgono in tutta Italia?
No. Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno regole proprie, e in Valle d’Aosta non si vota per liste affatto.
In Valle d’Aosta ogni candidatura si deposita con il contrassegno del singolo candidato e l’elettore traccia un segno su quel contrassegno: non ci sono liste, non ci sono coalizioni, non c’è collegio plurinominale, e quindi non esistono né il voto che vale insieme per lista e candidato né il voto disgiunto. Il seggio che ne esce è espressamente escluso dal riparto proporzionale nazionale. Al Senato la regione elegge un solo senatore ed è costituita in un unico collegio uninominale.
Il Trentino-Alto Adige/Südtirol non segue i tre ottavi. Alla Camera è ripartito in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi della circoscrizione, con arrotondamento all’unità pari superiore: 4 dei suoi 7 seggi, e gli altri 3 nel collegio plurinominale. Al Senato la regione è costituita in sei collegi uninominali, quanti sono i seggi che le spettano, e in pratica non le resta alcuna quota da assegnare con il metodo proporzionale.
Fonte: Art. 92 e art. 83, comma 1, lettera f), d.P.R. 361/1957, e art. 1, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 533/1993
Quali soglie bisogna superare?
Una lista partecipa al riparto proporzionale se ottiene almeno il 3% dei voti validi su base nazionale; una coalizione se ne ottiene almeno il 10% e comprende almeno una lista collegata che soddisfi a sua volta una delle condizioni fissate dalla legge.
Quelle condizioni non sono una sola. Alla Camera la lista collegata deve avere ottenuto almeno il 3% nazionale, oppure — se rappresenta minoranze linguistiche riconosciute ed è presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di quelle minoranze — almeno il 20% dei voti validi in quella regione, oppure avere eletto propri candidati in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore. Al Senato le alternative sono composte diversamente: il 3% nazionale, il 20% dei voti validi in almeno una regione — e lì non serve rappresentare una minoranza — oppure, per le liste di minoranza, l’elezione in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale.
All’interno di una coalizione, i voti delle liste che restano sotto l’1% non si sommano alla cifra elettorale della coalizione; quelli delle liste fra l’1% e il 3% sì, pur senza dare seggi propri a quelle liste. Anche la regola dell’1% ha le sue eccezioni: alla Camera è fatto salvo quanto previsto per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, e al Senato concorre comunque alla cifra della coalizione anche la lista che ha ottenuto almeno il 20% dei voti validi in una regione.
Chi entra nel riparto proporzionale
Le stesse soglie, per i quattro modi in cui ci si può presentare. La riga da leggere per intera è la terza: una lista dentro una coalizione ha due soglie, non una.
Ogni riga è un tipo di concorrente, non un partito. La barra piena indica dove quel concorrente prende seggi propri; la barra vuota, dove i suoi voti servono soltanto ad altri.
1% · voti alla coalizione3% · seggi alla lista10% · coalizione ammessa
Una lista che si presenta da sola
seggi propri
Una coalizione di liste
seggi da ripartire fra le liste ammesse
Una lista dentro una coalizione
i voti valgono per la coalizioneseggi propri
Una lista di minoranza linguistica riconosciuta
percentuale dei voti validi su base nazionale
Una lista che si presenta da sola
Partecipa al riparto con almeno il 3% dei voti validi su base nazionale. Sotto quella soglia i suoi voti non vanno da nessuna parte.
Una coalizione di liste
Serve almeno il 10% dei voti validi, e in più almeno una lista collegata che superi a sua volta una soglia: il 3% nazionale, oppure una delle strade riservate alle liste di minoranza.
Una lista dentro una coalizione
Due soglie sulla stessa riga. Sotto l’1% i voti non si sommano nemmeno alla coalizione; fra l’1% e il 3% si sommano ma la lista non prende seggi propri; dal 3% in su ne prende.
Una lista di minoranza linguistica riconosciuta
Nessuna soglia nazionale. Deve essere presentata soltanto in una regione ad autonomia speciale che tuteli quella minoranza, e superare una delle due condizioni qui sotto.
Le sue due strade non si misurano su questo asse:
- almeno il 20% dei voti validi in quella regione
- candidati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, arrotondato all’unità superiore
Al Senato le soglie del 3% e del 10% sono le stesse, ma le alternative sono composte diversamente: il 20% in una regione basta anche a una lista che non rappresenta alcuna minoranza, e la regola dell’1% ha la stessa eccezione.
Le percentuali sono sempre sui voti validi dell’intero Paese, anche quando la strada alternativa è regionale: è una soglia nazionale con due porte laterali, non una soglia regionale.
Che cos’è l’esenzione per le minoranze linguistiche?
È la regola per cui una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute partecipa al riparto anche senza raggiungere il 3% nazionale.
Deve essere presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto, o le relative norme di attuazione, preveda una particolare tutela di quelle minoranze, e deve avere ottenuto almeno il 20% dei voti validi in quella regione oppure avere eletto propri candidati in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore. È la norma che rende rappresentabile una minoranza numerosa nella sua regione ma piccola sul totale nazionale.
Fonte: Art. 83, d.P.R. 361/1957
Come si ripartiscono i seggi proporzionali?
Alla Camera il riparto è nazionale: si sommano le cifre elettorali delle coalizioni e delle liste ammesse, si divide il totale per il numero dei seggi da assegnare e si ottiene il quoziente elettorale nazionale.
Ogni coalizione o lista riceve tanti seggi quante volte il quoziente entra nella propria cifra elettorale; i seggi che restano vanno ai maggiori resti. I seggi di ciascuna coalizione sono poi divisi fra le liste che la compongono e ammesse al riparto, e infine distribuiti nelle circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali. Al Senato il procedimento è lo stesso ma si svolge regione per regione, mentre le soglie restano nazionali.
Chi viene eletto nei collegi plurinominali?
I candidati nell’ordine in cui la lista li ha presentati: non si possono esprimere preferenze.
Un collegio plurinominale elegge di norma da tre a otto deputati e da due a otto senatori, e ogni lista vi presenta da due a quattro nomi, collocati in ordine alternato di genere. Un candidato può presentarsi in un solo collegio uninominale e in non più di cinque collegi plurinominali; se risulta eletto sia nell’uninominale sia in un plurinominale, si intende eletto nell’uninominale. Nel complesso nazionale delle candidature nei collegi uninominali, e fra i capilista, nessuno dei due generi può superare il 60%.
Perché una coalizione può ottenere molti più seggi della sua percentuale di voti?
Perché tre ottavi dei seggi si assegnano in collegi dove chi arriva primo prende tutto: una coalizione unita contro avversari divisi può vincerne la grande maggioranza pur restando lontana dal 50% dei voti.
Nel 2022 la coalizione di centrodestra ha ottenuto circa il 44% dei voti validi alla Camera e ha vinto più di quattro collegi uninominali su cinque. La parte proporzionale, al contrario, restituisce a ciascuna lista ammessa una quota di seggi vicina alla sua quota di voti. Il risultato finale è la somma dei due effetti, e per questo dipende tanto dalle alleanze quanto dai consensi.
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