Votare a domicilio, con un accompagnatore, in ospedale o in carcere
Chi ne ha diritto, che cosa serve e — soprattutto — entro quando: il voto a domicilio si chiede fra il quarantesimo e il ventesimo giorno prima del voto, ed è il termine che si perde più spesso.
Chi non può uscire di casa può votare a domicilio?
Sì. Vota nella propria abitazione chi è affetto da infermità gravissime che rendono impossibile allontanarsene, e chi è affetto da infermità gravi con dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
La legge misura l’impossibilità di uscire di casa «anche con l’ausilio dei servizi» di trasporto che il Comune deve organizzare: non basta la difficoltà, serve l’impossibilità. Il voto a domicilio si applica alle elezioni di Camera e Senato, alle europee e ai referendum statali. Non esiste un elenco permanente: la domanda va ripresentata a ogni consultazione.
Fonte: Art. 1, comma 1, d.l. 1/2006, sostituito dalla legge 46/2009
Entro quando si chiede il voto a domicilio?
La domanda deve arrivare al sindaco del Comune in cui si è iscritti fra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente la data della votazione: non prima, e non dopo.
Vanno fatti pervenire due documenti insieme: una dichiarazione in carta libera con la volontà di votare nell’abitazione in cui si dimora e l’indirizzo completo di questa, e un certificato di un funzionario medico designato dall’azienda sanitaria locale, rilasciato non prima del quarantacinquesimo giorno precedente il voto, che attesti l’infermità con prognosi di almeno sessanta giorni oppure la dipendenza continuativa e vitale dalle apparecchiature.
È il termine che si perde più spesso, perché sono tre scadenze in una: il certificato non può essere più vecchio di quarantacinque giorni, la finestra per consegnare si apre a quaranta giorni dal voto e si chiude a venti. Ricevuti i documenti, il Comune include l’elettore in appositi elenchi e gli rilascia un’attestazione dell’avvenuta inclusione.
Tre scadenze in una
Il voto a domicilio si chiede una volta sola, ma le condizioni da rispettare sono tre e hanno versi diversi: una dice «non prima», una dice «fra», una dice «non oltre».
Certificato del medico ASLda 45 a 20 giorni prima
Domanda al Comuneda 40 a 20 giorni prima
Ospedale o carcere3 giorni prima
Si vota, dalle 7 alle 23il giorno del voto
giorni prima del voto
Certificato del medico ASL
Non può essere rilasciato prima del quarantacinquesimo giorno precedente il voto, e deve attestare l’infermità con prognosi di almeno sessanta giorni oppure la dipendenza vitale dalle apparecchiature.
Domanda al Comune
Deve arrivare al sindaco del Comune di iscrizione fra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente il voto: non prima, e non dopo. Dichiarazione e certificato vanno insieme.
Ospedale o carcere
È una strada diversa e un termine diverso: la dichiarazione va fatta al sindaco non oltre il terzo giorno precedente la votazione, con l’attestazione della direzione dell’istituto.
Si vota, dalle 7 alle 23
Il voto è raccolto a casa durante le ore di apertura della votazione, dal presidente della sezione, con uno scrutatore sorteggiato e il segretario.
La finestra utile è la sovrapposizione fra le prime due righe: venti giorni in cui il certificato è già valido e la domanda si può ancora presentare.
Non esiste un elenco permanente: la domanda va ripresentata a ogni consultazione, e nessuna delle tre scadenze si recupera dopo.
Come si svolge il voto a domicilio?
Il voto è raccolto a casa, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione nella cui circoscrizione si trova la dimora indicata nella dichiarazione, assistito da uno scrutatore sorteggiato e dal segretario.
Possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare libertà e segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore; le schede votate sono custodite in un plico e riportate subito alla sezione per essere immesse nell’urna. Se la dimora è in un Comune diverso da quello di iscrizione, il voto si raccoglie lì e i due Comuni si scambiano gli elenchi. Ove necessario, la raccolta può essere affidata al seggio speciale che opera in un ospedale o in una casa di cura vicini.
Chi ha diritto al voto assistito e chi può fare l’accompagnatore?
Hanno diritto al voto assistito i ciechi, gli amputati delle mani e chi è affetto da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità; l’accompagnatore è un elettore scelto volontariamente — della propria famiglia o, in mancanza, un altro — purché iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore può accompagnare più di una persona: il presidente annota sul documento dell’accompagnatore che ha svolto questo compito, e i presidenti sono tenuti a controllarlo. Prima di ammettere il voto assistito il presidente accerta, con apposita interpellazione, che l’accompagnatore sia stato scelto liberamente e che l’elettore ne conosca nome e cognome, e registra a verbale il motivo specifico dell’assistenza e i due nomi.
Fonte: Art. 55, d.P.R. 361/1957
Che cos’è l’annotazione AVD sulla tessera elettorale?
È l’annotazione permanente del diritto al voto assistito: una volta ottenuta, il diritto non va più dimostrato a nessuna consultazione successiva.
La inserisce il Comune di iscrizione elettorale su richiesta dell’interessato, corredata della relativa documentazione, apponendo sulla tessera un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle norme sulla riservatezza personale. Il codice usato negli atti del Ministero dell’Interno è la sigla «AVD». La possibilità di chiederla è stata introdotta dalla legge 17/2003, che ha aggiunto l’ultimo comma dell’articolo 55 e ha esteso a tutta la Repubblica il bacino da cui può venire l’accompagnatore.
Fonte: Art. 55, ultimo comma, d.P.R. 361/1957, aggiunto dalla legge 17/2003
Che documenti accetta il seggio per il voto assistito?
Quattro, e la tessera con l’annotazione è soltanto il primo: il seggio deve ammettere al voto assistito anche quando l’impedimento fisico è evidente, quando si esibisce il libretto di pensione di invalidità civile con i codici della cecità assoluta, o quando si presenta il certificato medico dell’azienda sanitaria locale.
Il Ministero dell’Interno è tornato sul punto nel marzo 2026, perché in alcuni seggi l’annotazione veniva chiesta sempre, anche nei casi in cui la legge non la richiede. La circolare riconosce come documentazione idonea anche la Carta europea della disabilità che riporti la lettera «A» sopra il nome del titolare, cioè il diritto all’accompagnatore, e chiede ai presidenti di aiutare a richiudere la scheda l’elettore che non riesca a farlo, invece di annullarla.
Fonte: Ministero dell’Interno, circolare DAIT n. 32 del 13 marzo 2026
Il mio seggio non è accessibile: posso votare in un altro?
Sì. L’elettore non deambulante la cui sezione non è accessibile mediante sedia a ruote vota in un’altra sezione del Comune, già esente da barriere architettoniche e attrezzata.
Serve esibire, insieme alla tessera elettorale, un’attestazione medica dell’azienda sanitaria locale — vale anche se rilasciata in precedenza per altri scopi — oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché ne risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Per le politiche la sezione scelta deve appartenere al medesimo collegio della sezione di iscrizione; per le altre consultazioni può essere qualsiasi sezione del Comune. Il presidente iscrive l’elettore in calce alla lista e ne dà atto nel verbale, e il certificato è gratuito.
Una sezione accessibile è segnalata agli accessi con il simbolo internazionale della disabilità, ha almeno una cabina che consente l’accesso agevole e un secondo piano di scrittura a circa ottanta centimetri, e ha gli arredi disposti in modo da permettere anche di leggere il manifesto delle liste e di fare lo scrutatore o il rappresentante di lista.
Fonte: Art. 1 e 2, legge 15/1991
C’è un trasporto per arrivare al seggio?
Sì: in occasione di ogni consultazione i Comuni devono organizzare i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori con disabilità il raggiungimento del seggio.
Nei tre giorni precedenti il voto le aziende sanitarie locali garantiscono in ogni Comune la disponibilità di un numero adeguato di medici autorizzati a rilasciare i certificati di accompagnamento e l’attestazione medica per votare in una sezione accessibile. La stessa legge conferma che un accompagnatore di fiducia, iscritto nelle liste elettorali, segue in cabina chi è impossibilitato a votare da solo, e che nessuno può accompagnare più di una persona. Come si organizza il trasporto lo decide ogni Comune: orari e numeri da chiamare li pubblica il Comune stesso prima del voto.
Fonte: Art. 29, legge 104/1992
Come si vota se si è ricoverati in ospedale?
Si vota nel luogo di ricovero, dichiarandolo al sindaco del Comune in cui si è iscritti non oltre il terzo giorno precedente la votazione.
La dichiarazione deve indicare il numero della sezione e il numero di iscrizione nella lista, portare in calce l’attestazione del direttore sanitario che comprova il ricovero, ed essere inoltrata al Comune per il tramite della direzione dell’istituto; il Comune rilascia subito un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale ogni 500 letti o frazione di 500, e chi vi vota è iscritto nella lista di sezione all’atto della votazione.
Che cos’è il seggio speciale?
È un seggio di tre persone — un presidente e due scrutatori — costituito il giorno che precede le elezioni con il solo compito di andare a raccogliere il voto di chi non può raggiungere la cabina.
Opera dove nella circoscrizione della sezione ci sono luoghi di cura fra 100 e 199 letti, o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, e raccoglie anche il voto dei ricoverati nelle sezioni ospedaliere che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina. Nei luoghi di cura con meno di 100 letti il voto è raccolto invece dal presidente della sezione nel cui collegio plurinominale si trova il luogo di cura. I compiti del seggio speciale finiscono appena le schede votate sono portate alla sezione e immesse nell’urna.
Si può votare dal carcere?
Sì. I detenuti che hanno diritto al voto votano nel luogo di detenzione, dichiarandolo al sindaco del Comune in cui sono iscritti non oltre il terzo giorno precedente la votazione.
La dichiarazione indica sezione e numero di iscrizione, porta in calce l’attestazione del direttore dell’istituto che comprova la detenzione ed è inoltrata al Comune dal direttore stesso; il Comune rilascia un’attestazione di avvenuta inclusione negli elenchi, che al momento del voto va esibita insieme alla tessera elettorale e viene ritirata dal presidente del seggio speciale. Se in un istituto i detenuti aventi diritto al voto sono più di cinquecento, sono ripartiti fra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e una sezione contigua.
Fonte: Art. 8 e 9, legge 136/1976
Chi è in carcere ha diritto di voto?
Sì, a meno che non lo abbia perso: la detenzione in sé non fa perdere il diritto di voto, e le sentenze penali lo fanno perdere solo quando sono passate in giudicato.
Non sono elettori i condannati a pena che importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, chi è sottoposto all’interdizione temporanea per tutto il tempo della sua durata, e chi è sottoposto, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di prevenzione, a misure di sicurezza detentive, alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno, finché durano gli effetti di quei provvedimenti. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di voto.
Fonte: Art. 1 e 2, d.P.R. 223/1967
E militari, forze di polizia e personale di seggio?
Votano dove si trovano. I militari e gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, in qualsiasi sezione, in soprannumero e con precedenza.
Presidente, scrutatori e segretario votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se iscritti altrove, come i rappresentanti di lista che siano elettori del collegio plurinominale e gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. I candidati possono votare in una qualsiasi sezione del collegio plurinominale in cui sono proposti. Ai militari è vietato recarsi al seggio inquadrati o armati. Anche i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco votano nel Comune in cui si trovano, con il certificato del comandante del porto o del direttore dell’aeroporto.
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